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D. 06/04/2005 n. 64

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 6 aprile 2005 n. 64

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 aprile 2005; Visti:

-la legge 14 novembre 1995, n. 481;

-il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n.79/1999);

-il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

-la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

-l'allegato A alla deliberazione dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

-la deliberazione dell'Autoritą 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);

-l'atto del Ministro delle attivitą produttive del 24 dicembre 2004, n. 4159 (di seguito: atto del Ministro delle attivitą produttive 24 dicembre 2004);

- l'atto del Ministro delle attivitą produttive del 1° aprile 2005, n. 748 (di seguito: atto del Ministro delle attivitą produttive 1° aprile 2005).

Considerato che: l'atto del Ministro delle attivitą produttive 1° aprile 2005:

a) prolunga al 30 giugno 2005 il periodo transitorio di cui al punto 2 dell'atto del Ministro delle attivitą produttive 24 dicembre 2004;

b) demanda all'Autoritą la definizione dell'entitą degli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2005;

c) stabilisce che l'entitą di detti oneri di sbilanciamento non sia inferiore a quella gią prevista per il mese di marzo 2005; con deliberazione n. 34/05, l'Autoritą ha definito le modalitą e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, e al comma 41 della legge n. 239/2004; Ritenuto che sia opportuno procedere alla modifica ed integrazione della deliberazione n. 168/03 al fine di definire gli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, nonchč al fine di consentire il dispacciamento dell'energia elettrica immessa dalle unitą di produzione che cedono energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'art. 1, del comma 41, della legge n. 239/2004;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 1, comma l.1, dopo l'alinea «Disciplina del mercato č il testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;» sono inseriti i seguenti alinea: «energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 č l'energia elettrica prodotta dalle unitą di produzione alimentate da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle unitą di produzione ibride, nonchč dalle unitą di produzione di potenza qualsiasi alimentate dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonchč della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unitą di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dalle unitą di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003; energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 č l'energia elettrica prodotta dalle unitą di produzione alimentate da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle unitą di produzione ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dalle unitą di produzione, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentate da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare- motrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purchč nella titolaritą di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonchč della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unitą di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. Gestore di rete č la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietą, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonchč delle attivitą di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999;»

b) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «unitą di produzione di cogenerazione č un'unitą di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;» č inserito il seguente alinea: «unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 č un'unitą di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;»

c) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «deliberazione n. 224/04 č l'Allegato A alla deliberazione dell'Autoritą 20 dicembre 2004, n. 224/04;» č inserito il seguente alinea: «deliberazione n. 34/05 č la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05.»

d) all'art. 4, comma 4.2, lettera a), dopo le parole «gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro responsabilitą, » sono aggiunte le parole «ad eccezione dei punti di dispacciamento per unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»

e) all'art. 4, comma 4.2, dopo la lettera e) č inserita la seguente lettera: «f) i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 ai fini del ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»

f) all'art. 4, comma 4.10, dopo le parole «Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento per unitą di esportazione» sono inserite le parole «o per unitą di pompaggio»

g) all'art. 4, comma 4.10, le parole «con riferimento a detto punto non possono includere altri punti di dispacciamento per unitą di esportazione o per unitą di consumo» sono sostituite dalle parole «che includono il predetto punto in prelievo non possono includere in prelievo nč altri punti di dispacciamento per unitą di pompaggio o per unitą di esportazione ubicati in zone differenti da quella in cui č ubicato il predetto punto di dispacciamento nč punti di dispacciamento per unitą di consumo»

h) all'art. 4, dopo il comma 4.10, sono inseriti i seguenti commi: «4.11. Qualora un gestore di rete abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento per unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004, esso č tenuto a concludere un contratto di compravendita al di fuori del sistema delle offerte ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»; 4.12. In deroga a quanto stabilito al comma 4.7, l'operatore di mercato acquirente del contratto di compravendita di cui al comma 4.11 č tenuto a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente compilato al Gestore della rete e, per conoscenza, all'operatore di mercato cedente, nei tempi e con le modalitą definite dal medesimo Gestore.»

i) all'art. 5, dopo il comma 5.2, č inserito il seguente comma: «5.2.1. Il titolare di un'unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete della rete con obbligo di connessione di terzi cui č connessa, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, la suddetta unitą di produzione. In tal caso, il gestore di rete deve assumere il mandato.»

j) all'art. 10, comma 10.1, lettera d), dopo le parole «unitą di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle unitą di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili»

k) all'art. 10, comma 10.1, la lettera g) č cosi' sostituita: «g) unitą di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; »

l) all'art. 10, comma 10.1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti lettere: «h) unitą di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

i) unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 j) unitą di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.»

m) all'art. 10, comma 10.2, lettera d), dopo le parole «unitą di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle unitą di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili»

n) all'art. 10, comma 10.2, lettera g) dopo le parole «di cui alle precedenti lettere da a) a f)» sono aggiunte le parole «e alle successive lettere da

h) a i)»

o) all'art. 10, comma 10.2, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti lettere: «h) unitą di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

i) unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»

p) all'art. 12, al comma 12.4, dopo le parole «L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unitą di produzione non rilevanti» sono inserite le parole «, ad eccezione delle unitą di produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera

i),»

q) all'art. 12, dopo il comma 12.4, č inserito il seguente comma: «12.4.1. L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 č l'insieme di tutti i punti di immissione relativi a unitą di produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera i) localizzati in un'unica zona.»

r) all'art. 14, dopo il comma 14.13, č inserito il seguente comma: «14.14. Ai fini di cui all'art. 35, comma 35.2.2, l'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unitą di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 imputabile a un operatore di mercato per tale punto di dispacciamento č pari alla somma di:

a) il prodotto tra l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle unitą di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a) della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato č il gestore di rete ed un fattore pari a zero;

b) il prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predeff o punto di dispacciamento dalle unitą di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a) della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato č il gestore di rete ed un fattore pari a zero;

 

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